15/07/10

CIMITERO, IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO


ORIA - ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Palazzo del Quirinale Roma
RICORRONO ex art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Lorenza Conte nata a Oria (Br) il 09.08.1962 cf CNTLNZ62M49G098B, Dilevrano Maria Rosaria nata Oria il 22.08.1968 cf DLVMRS68M62G098X, Delle Grottaglie Daniela nata a Mesagne il 01.04.1977 cf DLLDNL77D41F152C, Giodice Genoveffa nata a Oria il 05.10.1952 cf GDCGVF52R45G098P, Patisso Germana nata a Oria il 02.12.1949 cf PTSGMN49T42G098R tutti cittadini elettori residenti in Oria (Br) e ai fini del presente ricorso domiciliati in 72021 Francavilla Fontana Via Carlo Pisacane n. 64 presso Studio Legale Avv. Pasquale Fistetti. CONTRO
il COMUNE DI ORIA (BR) in persona del sig. Sindaco legale rappresentante. pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede municipale e con espressa richiesta di partecipazione e di essere informati della relativa successiva istruttoria.
PER L'ANNULLAMENTO
della ordinanza n. 45/2010 prot. 12946 del 01.07.2010 con la quale il Sindaco ordina la chiusura al pubblico del cimitero comunale tutti i pomeriggi di Lunedì Martedì Mercoledì e Venerdì nel periodo 1 luglio 31 agosto 2010 nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO POSTI ALLA BASE DEL RICORSO:
1) Difetto carenza assoluta di motivazione - Eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti. Sviamento. Illogicità manifesta
Il provvedimento impugnato, senz’altro illegittimo, non contiene nessuna logica motivazione e nessuna valutazione in ordine alle circostanze di fatto e alla necessità che durante i due mesi indicati il cimitero venga chiuso nei quattro giorni pomeridiani individuati tranne un generico ed infondato riferimento ad una presunta scarsa affluenza di cittadini causa il grande caldo che si concentra proprio in tale periodo. Detta motivazione è assolutamente illogica e non rispondente a vero, inoltre contrasta in maniera evidente con la esigenza di centinaia e centinaia di cittadini che già l’anno scorso e ancora di più quest’anno, a fronte di una chiusura immotivata del cimitero, hanno avanzato specifica richiesta al Sindaco di non procedere alla chiusura pomeridiana del cimitero per salvaguardare quei cittadini che la mattina sono impegnati al lavoro e che vedono illegittimamente limitato il loro diritto alla frequenza quotidiana del luogo in cui sono custoditi i resti dei loro cari.
Manifestatamente illogica risulta poi la motivazione relativa alla necessità di consentire al personale dipendente addetto al cimitero di usufruire del congedo ordinario spettante nell’anno in corso dal momento che l’orario di apertura e chiusura del cimitero è stato sempre avulso dall’orario di servizio (7-13 dal lunedì al Sabato) osservato dal personale addetto; peraltro è evidente che anche la stessa articolazione dell’orario residuo di apertura e chiusura del cimitero (7-12 tutti e 7 i giorni 16,30-18,30 Giovedì Sabato e Domenica) comporta un orario settimanale 41 ore ( 35 ore la mattina e 6 ore il pomeriggio) incompatibile con la invocata necessità di garantire il congedo ordinario al personale addetto (2 unità) che, come disposto al punto 3) della impugnata ordinanza che non modifica l’orario di servizio (7-13) del personale “dovrà in ogni caso (quindi a prescindere dalla chiusura pomeridiani di 4 giorni su sette) continuare ad effettuare 36 ore settimanali di lavoro”
2) Violazione di legge e di regolamento - Incompetenza del Sindaco a stabilire l’orario di apertura del Cimitero Comunale art. 9 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 27.07.2004)
L’orario di apertura e chiusura del cimitero comunale, ai sensi dell’art. 9 del predetto regolamento, è stabilito “con atto del Responsabile del settore assetto e gestione del territorio ed affisso all’ingresso del cimitero.” Risulta del tutto evidente quindi l’incompetenza del Sindaco ad adottare atti di gestione di esclusiva competenza del responsabili
3) Violazione di legge ed eccesso di potere, per violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 58 del vigente Statuto del Comune di Oria.
L’art. 58 dello Statuto, richiamato espressamente nel provvedimento impugnato, nel prevedere il potere di ordinanza del Sindaco lo restringe (con atto motivato) ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Detta circostanza certamente non si verifica nel caso in esame così come non si verifica la circostanza prevista nel successivo comma 3 bis del medesimo articolo che estende tale potere alla modica degli orari di apertura degli uffici pubblici nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
Dette “necessità” non risultano esplicitate nell’ordinanza de qua che non tiene conto delle necessità di quei cittadini che la mattina sono impegnati al lavoro e che vedono illegittimamente limitato il loro diritto alla frequenza quotidiana del luogo in cui sono custoditi i resti dei loro cari.
Neppure il riferimento alla calura estiva per alleviare i disagi del personale in servizio giustifica l’ordinanza in quanto detto personale continua ad osservare il medesimo orario di servizio (7-13) e, peraltro, detta esigenza non è mai stata manifestata dallo stesso personale in servizio.
SI CHIEDE
a S.E. Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica di voler accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare la ordinanza impugnata
Oria I ricorrenti




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