21/07/11

IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA IL COMUNE DI ORIA AL PAGAMENTO DI OLTRE 4mila euro DI SPESE LEGALI IN FAVORE DI UN DIPENDENTE.

N. 04399/2011REG.PROV.COLL.

N. 03945/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2011, proposto da:
Leonzio Patisso, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via G. Gioachino Belli, 39;

contro

Comune di Oria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00654/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO RIFIUTO SERBATO SU ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI A DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO - IRRIPETIBILITÀ SPESE DI GIUDIZIO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l’avvocato Gaggiula, per delega dell'avv. Palmisano;


Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ad un giudizio avente ad oggetto l’accesso a documenti amministrativi, essendo stata l’istanza di accesso integralmente soddisfatta prima della decisione (richiesta di un dipendente comunale di ottenere gli atti inerenti alla denuncia di infortunio sul lavoro dallo stesso subito in data 22.7.2010, unitamente alla relativa relazione del datore di lavoro);

Rilevato che l’appellante lamenta la statuizione con cui il Tar ha affermato che “sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio, in ragione del comportamento del ricorrente, il quale, avendo notificato il ricorso a soli cinque giorni dalla formazione del silenzio rifiuto (il 25.11.2010) ed avendolo depositato il giorno successivo (il 26.11.2010), non ha mostrato alcuna tolleranza rispetto all’esiguo ritardo con cui l’Amministrazione ha evaso l’istanza di accesso, né di voler evitare, per quanto possibile, l’instaurazione della controversia”;

Ritenuto che il ricorso in appello è fondato, in quanto:

a) in presenza di un (non contestato) ritardo dell’amministrazione nel rispondere ad una istanza di accesso, il diniego che si forma obbliga il privato a ricorrere entro lo stretto termine di decadenza, non sussistendo a suo carico alcun onere di “tolleranza” rispetto al ritardo;

b) l’istanza di accesso è stata soddisfatta solo dopo la proposizione del ricorso con la conseguenza che il privato, costretto dall’amministrazione ad agire in giudizio, non deve sopportare le spese dello stesso giudizio, quando la sua azione è fondata, come nel caso di specie;

c) il Tar non ha fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale ed ha irritualmente dichiarato le spese “irripetibili”;

Ritenuto pertanto di dover accogliere l’appello, condannando il comune alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il comune di Oria alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Archivio dei post

Condividi

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More