ORIA – Lo si apprende direttamente sul sito internet del Comune, sezione avvisi di gara: “Annullamento pubblico incanto relativo all'affidamento del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia statali e per la preparazione di pasti caldi a persone anziane e/o in condizione di fragilità sociale”.
Questo l'oggetto di una recente determina del responsabile Servizi sociali e scolastici Antonio Spagnulo, che si limita a scrivere poco altro: “ Si rende noto che, in regime di autotutela, con determinazione dirigenziale n. 619 del 10.06.2010, si è provveduto ad annullare gara d’appalto per l’affidamento del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia statali e per la preparazione di pasti caldi a persone anziane e/o in condizione di fragilità sociale (CIG 0480957245). Giusta comunicazione sarà pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su altri periodici d’informazione. A breve termine, inoltre, si procederà alla nuova pubblicazione del bando pubblico. Oria, 10 giugno 2010”.
In estrema sintesi, l'annullamento d'ufficio in via di autotutela amministrativa è previsto e disciplinato dall'art. 21 nonies della legge numero 241 del 1990 introdotto nella legge sul procedimento amministrativo dalla legge numero 15 del 2005.
L'annullamento d'ufficio costituisce uno degli strumenti d'esercizio della cosiddetta autotutela amministrativa e, cioè, del potere della pubblica amministrazione di incidere autonomamente su precedenti provvedimenti amministrativi con provvedimenti di secondo grado diretti a rimuoverne o consolidarne gli effetti. Così, l'annullamento d'ufficio, previsto, come detto, dall'art. 21 nonies, è il provvedimento d'autotutela che la pubblica amministrazione adotta quando riscontri un vizio d'illegittimità dell'atto amministrativo, in presenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo e tenuto conto dell'affidamento del destinatario del provvedimento illegittimo e dei terzi contro-interessati.
Appreso dell'annullamento in autotutela, pare legittimo – scusando il bisticcio dei termini – chiedersi il motivo per cui questo sia avvenuto, in nome della tanto sbandierata eppure sconosciuta trasparenza di palazzo di città. L'autotutela amministrativa, infatti, è concetto molto vago e altrettanto ampio. Non basta giustificare l'annullamento con “autotutela” per esser chiari. Tra l'altro congrue giustificazioni chiedono svariate pronunce giudiziarie come, solo a titolo di esempio, Tar Lazio sez. II bis sentenza 20/06/2008 numero 6078. (el.zanz.)
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In estrema sintesi, l'annullamento d'ufficio in via di autotutela amministrativa è previsto e disciplinato dall'art. 21 nonies della legge numero 241 del 1990 introdotto nella legge sul procedimento amministrativo dalla legge numero 15 del 2005.
L'annullamento d'ufficio costituisce uno degli strumenti d'esercizio della cosiddetta autotutela amministrativa e, cioè, del potere della pubblica amministrazione di incidere autonomamente su precedenti provvedimenti amministrativi con provvedimenti di secondo grado diretti a rimuoverne o consolidarne gli effetti. Così, l'annullamento d'ufficio, previsto, come detto, dall'art. 21 nonies, è il provvedimento d'autotutela che la pubblica amministrazione adotta quando riscontri un vizio d'illegittimità dell'atto amministrativo, in presenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo e tenuto conto dell'affidamento del destinatario del provvedimento illegittimo e dei terzi contro-interessati.
Appreso dell'annullamento in autotutela, pare legittimo – scusando il bisticcio dei termini – chiedersi il motivo per cui questo sia avvenuto, in nome della tanto sbandierata eppure sconosciuta trasparenza di palazzo di città. L'autotutela amministrativa, infatti, è concetto molto vago e altrettanto ampio. Non basta giustificare l'annullamento con “autotutela” per esser chiari. Tra l'altro congrue giustificazioni chiedono svariate pronunce giudiziarie come, solo a titolo di esempio, Tar Lazio sez. II bis sentenza 20/06/2008 numero 6078. (el.zanz.)
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