La violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine, è fonte dell’obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190 la quale interviene nuovamente, sia pure con un succinto passaggio motivazionale, sulla vexata questio della legittimazione passiva e, quindi, dell’individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni causati da animali randagi.
[Di diverso parere sarebbe il giudice di pace di Fasano ed il sindaco di quella città, Lello Di Bari (fonte notizia: www.brindisisera.it), con apposita lettera (firmata anche dal capo dell'Avvocatura comunale, Ottavio Carparelli), ha inviato ai sindaci del Brindisino, cioè degli altri 19 Comuni (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni, Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Carovigno, Oria, Latiano, San Pietro Vernotico, Cisternino, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Villa Castelli, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco, San Michele Salentino, Torchiarolo) copia delle due sentenze di detto giudice di pace con le quali è stata esclusa la responsabilità dei Comuni per danni arrecati ai cittadini da cani randagi. «Ho ritenuto di fare cosa utile e gradita ai miei colleghi sindaci – afferma Di Bari – inviando loro le copie dei due pronunciamenti del dott. Giovanni Quaranta, giudice di pace di Fasano, in merito a due distinti episodi verificatisi nel nostro territorio ed aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni al Comune per danni, appunto, arrecati ai cittadini, dai cani randagi. Il fenomeno del randagismo, ormai tristemente comune a tutte le realtà territoriali – sottolinea il sindaco – e di episodi ad esso correlati, sta spingendo i cittadini a ricorrere al giudice di pace per richiedere risarcimenti anche ai Comuni che, quindi, vengono ingiustamente evocati in questo tipo di cause. A Fasano è accaduto ciò – spiega Di Bari – ed in entrambe le occasioni il giudice di pace ha respinto la richiesta di risarcimento danni a carico del Comune». Il sindaco Di Bari ha trasmesso ai suoi colleghi del Brindisino copia della sentenza del 7 gennaio 2010, con la quale il giudice di pace di Fasano respingeva la richiesta di risarcimento danni a carico del Comune presentata da una ragazza che era stata azzannata da un randagio mentre percorreva, a bordo di un motorino, una strada del Fasanese. Il dott. Quaranta sentenziava che la responsabilità è esclusiva dell'Asl (che ha competenza in materia di randagismo) e dei relativi Servizi Veterinari. La seconda sentenza inviata dal sindaco di Fasano ai suoi colleghi del Brindisino risale al 9 novembre scorso: il giudice di pace ha escluso la responsabilità del Comune, e in questo caso anche dell'Asl, perché non era stata fornita dal cittadino danneggiato (la sua auto aveva subìto danni a seguito dell'investimento di un cane poi fuggito) prova che si trattasse effettivamente di un cane randagio e non, eventualmente, di un cane di proprietà di qualcuno.]
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