ORIA - Riportiamo qui di seguito l'interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dai senatori Pd Salvatore Tomaselli (foto 1), Nicola Latorre (foto 2) e Stefano Ceccanti (foto 3), subito dopo le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio:
[Al Ministro dell'Interno
Premesso che:
anche in questa tornata elettorale nel primo turno di votazione si sono verificati casi nei Comuni superiori a quindicimila abitanti, in cui la mera lettura dei dati dal sito del Ministero che presentano separatamente le percentuali dei viti validi per i candidati sindaci e per le liste e coalizioni (i voti validi di ogni candidato sindaco sono divisi per il totale dei voti validi a tutti i candidati sindaci; i voti validi delle liste e delle coalizioni sono divisi per il totale dei voti validi delle liste e delle coalizioni) può indurre in errore ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nei confronti del sindaco eletto al primo o al secondo turno che l'articolo 73, comma 10, seconda linea del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero del Testo Unico Enti Locali condiziona al fatto che nessuna altra lista o coalizione non abbia già ottenuto al primo turno almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
dopo la sentenza n.03022/2010 del Consiglio di Stato si è pacificamente assestata l'interpretazione, già decisa dal Tar Piemonte, secondo la quale ai fini del calcolo di detta maggioranza si pongono tutti i voti validi per l'elezione del sindaco, compresi quelli degli elettori che hanno votato esclusivamente per candidati sindaci;
per fare un esempio nel caso oggetto della sentenza, relativo al Comune di Alba, si stabilì che il premio fosse necessariamente assegnato al sindaco eletto al ballottaggio giacché la coalizione più votata al primo turno, diversa da quella che aveva sostenuto l'eletto, con 9.134 voti non aveva conseguito il 50% + 1 dei voti, dal momento che tale cifra, ai fini della determinazione della percentuale, andava divisa non per 17.705 (totale dei voti validi di lista), ma per 19.478 (totale dei voti validi per la competizione a sindaco, compresi voti per solo sindaco);
la sentenza del Consiglio di Stato, com'è noto, non lascia alcun margine interpretativo in senso diverso, utilizzando in modo chiarissimo e combinato i criteri dell'interpretazione testuale, logico-sistematica, della volontà del legislatore e teleologico e rilevando puntualmente che si tratta di circoscrivere in modo restrittivo un'ipotesi, quella del mancato premio, che in un sistema improntato alle esigenze prioritari della governabilità, non può che essere una "norma eccezionale" da valutare "in modo restrittivo";
nel Comune di Oria, secondo quanto riportato dal sito del Ministero, l'unico caso in cui le operazioni di assegnazione dei seggi si sono già concluse al primo turno con tale problema, il premio deve essere assegnato alle liste collegate al sindaco eletto Cosimo Pomarico, mentre il sito del Ministero erroneamente non lo assegna; la coalizione di liste più votata, quella del candidato sindaco Giuseppe Carbone detto Pino, ha infatti ottenuto 4.923 voti che sui soli voti di lista corrispondono a un 50,37%, essendo il totale dei voti validi di lista 9.773, ma in realtà il totale dei voti validi da considerare, comprensivo dei voti al solo sindaco, è di 10.141, pertanto per impedire l'assegnazione del premio tale coalizione avrebbe dovuto raggiungere 5.071 voti, ovvero la metà più uno di 10.141;
si chiede di sapere se il Ministero dell'Interno non intenda tempestivamente dare ampia diffusione alla sentenza del Consiglio di Stato, sia con un'apposita nota che preceda la pubblicazione dei risultati elettorali sia soprattutto nei contesti territoriali come quello di Oria in cui potrebbero esservi dubbi interpretativi per semplice mancanza di informazione.]
Premesso che:
anche in questa tornata elettorale nel primo turno di votazione si sono verificati casi nei Comuni superiori a quindicimila abitanti, in cui la mera lettura dei dati dal sito del Ministero che presentano separatamente le percentuali dei viti validi per i candidati sindaci e per le liste e coalizioni (i voti validi di ogni candidato sindaco sono divisi per il totale dei voti validi a tutti i candidati sindaci; i voti validi delle liste e delle coalizioni sono divisi per il totale dei voti validi delle liste e delle coalizioni) può indurre in errore ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nei confronti del sindaco eletto al primo o al secondo turno che l'articolo 73, comma 10, seconda linea del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero del Testo Unico Enti Locali condiziona al fatto che nessuna altra lista o coalizione non abbia già ottenuto al primo turno almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
dopo la sentenza n.03022/2010 del Consiglio di Stato si è pacificamente assestata l'interpretazione, già decisa dal Tar Piemonte, secondo la quale ai fini del calcolo di detta maggioranza si pongono tutti i voti validi per l'elezione del sindaco, compresi quelli degli elettori che hanno votato esclusivamente per candidati sindaci;
per fare un esempio nel caso oggetto della sentenza, relativo al Comune di Alba, si stabilì che il premio fosse necessariamente assegnato al sindaco eletto al ballottaggio giacché la coalizione più votata al primo turno, diversa da quella che aveva sostenuto l'eletto, con 9.134 voti non aveva conseguito il 50% + 1 dei voti, dal momento che tale cifra, ai fini della determinazione della percentuale, andava divisa non per 17.705 (totale dei voti validi di lista), ma per 19.478 (totale dei voti validi per la competizione a sindaco, compresi voti per solo sindaco);
la sentenza del Consiglio di Stato, com'è noto, non lascia alcun margine interpretativo in senso diverso, utilizzando in modo chiarissimo e combinato i criteri dell'interpretazione testuale, logico-sistematica, della volontà del legislatore e teleologico e rilevando puntualmente che si tratta di circoscrivere in modo restrittivo un'ipotesi, quella del mancato premio, che in un sistema improntato alle esigenze prioritari della governabilità, non può che essere una "norma eccezionale" da valutare "in modo restrittivo";
nel Comune di Oria, secondo quanto riportato dal sito del Ministero, l'unico caso in cui le operazioni di assegnazione dei seggi si sono già concluse al primo turno con tale problema, il premio deve essere assegnato alle liste collegate al sindaco eletto Cosimo Pomarico, mentre il sito del Ministero erroneamente non lo assegna; la coalizione di liste più votata, quella del candidato sindaco Giuseppe Carbone detto Pino, ha infatti ottenuto 4.923 voti che sui soli voti di lista corrispondono a un 50,37%, essendo il totale dei voti validi di lista 9.773, ma in realtà il totale dei voti validi da considerare, comprensivo dei voti al solo sindaco, è di 10.141, pertanto per impedire l'assegnazione del premio tale coalizione avrebbe dovuto raggiungere 5.071 voti, ovvero la metà più uno di 10.141;
si chiede di sapere se il Ministero dell'Interno non intenda tempestivamente dare ampia diffusione alla sentenza del Consiglio di Stato, sia con un'apposita nota che preceda la pubblicazione dei risultati elettorali sia soprattutto nei contesti territoriali come quello di Oria in cui potrebbero esservi dubbi interpretativi per semplice mancanza di informazione.]
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