19/05/11

REFERENDUM, NASCE IL COMITATO PER IL "SÌ"


ORIA - È nato questa sera presso la sede di Legambiente il Comitato per il "sì" ai referendum dei prossimi 12 e 13 giugno. Ciò, per informare e sensibilizzare i cittadini affinché vadano a votare e si pronuncino a favore dei quattro quesiti proposti. Ci sono già state le adesioni di singoli cittadini, associazioni e forze politiche. Per informazioni è possibile rivolgersi a gigliola.palazzo@gmail.com.
Di seguito riportiamo integralmente i quesiti dei referendum del 12-13 giugno:
Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione):

Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma):

Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

Terzo quesito (Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme):
Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari e all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99″, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche e ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva e i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali e i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale e internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari;
art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”
Quarto quesito (Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale):

Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?
disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9″; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2″; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo e uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin SpA secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34;

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